Da sempre Siccardi Bregante & C. offre un ampio spettro di servizi legali nel settore dello shipping, sia di consulenza sia in fase contenziosa. L’esperienza maturata in questa materia e la profonda conoscenza del mercato ci permettono di offrire ai Clienti, che siano armatori, noleggiatori, cantieri, assicuratori, banche o altri operatori, un servizio competente, specializzato e dedicato.
Proprio al fine di soddisfare le specifiche esigenze di volta in volta manifestate dai nostri Clienti, grazie ad un costante processo di approfondimento ed aggiornamento, abbiamo ampliato l'ambito delle nostre competenze a materie correlate al diritto marittimo, quali il trasporto aereo, stradale e ferroviario, la logistica, l'assicurazione non – marine, la certificazione industriale, le procedure d’insolvenza nazionali e transfrontaliere.
Da oltre quaranta anni, sull’onda di un continuo e costante processo di aggiornamento delle competenze professionali, ci proponiamo come punto di riferimento per tutti gli operatori che – nello shipping e nelle materie affini – ricercano un’assistenza di qualità per la pragmatica soluzione delle loro esigenze legali.
Nel tempo abbiamo rafforzato le nostre risorse, affiancando ai soci più anziani nuove generazioni di avvocati che via via hanno arricchito l’azione dello Studio non solo in termini di conoscenze professionali, ma anche di idee su come affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.
13-11-2025
Ad inizio Ottobre 2025 è stato approvato in Senato il Disegno di Legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, cosiddetto “DDL Semplificazioni”, che è quindi passato all’esame della Camera dei Deputati. L’Avv. Enrico Ottonello ha analizzato le importanti misure di semplificazione per il trasporto marittimo ed in particolare (i) l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco (art. 172-bis Cod. Nav.), finalizzata a semplificare le procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi sotto la competenza di autorità marittime nazionali diverse; (ii) la forma del contratto di arruolamento (modifica dell’art. 328 e abrogazione dell’art. 329), per consentire al Comandante della nave di provvedere direttamente all’arruolamento dei membri dell’equipaggio, (iii) l’arruolamento del Comandante in luogo ove non si trova l’armatore (modifica dell’art. 331), per semplificare la procedura di accettazione dell’incarico da parte del Comandante; e (iv) il riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili nazionali, dettando norme in materia di qualifica delle figure professionali sanitarie interessate e di locali adibiti all’assistenza sanitaria.
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