Da sempre Siccardi Bregante & C. offre un ampio spettro di servizi legali nel settore dello shipping, sia di consulenza sia in fase contenziosa. L’esperienza maturata in questa materia e la profonda conoscenza del mercato ci permettono di offrire ai Clienti, che siano armatori, noleggiatori, cantieri, assicuratori, banche o altri operatori, un servizio competente, specializzato e dedicato.
Proprio al fine di soddisfare le specifiche esigenze di volta in volta manifestate dai nostri Clienti, grazie ad un costante processo di approfondimento ed aggiornamento, abbiamo ampliato l'ambito delle nostre competenze a materie correlate al diritto marittimo, quali il trasporto aereo, stradale e ferroviario, la logistica, l'assicurazione non – marine, la certificazione industriale, le procedure d’insolvenza nazionali e transfrontaliere.
Da oltre quaranta anni, sull’onda di un continuo e costante processo di aggiornamento delle competenze professionali, ci proponiamo come punto di riferimento per tutti gli operatori che – nello shipping e nelle materie affini – ricercano un’assistenza di qualità per la pragmatica soluzione delle loro esigenze legali.
Nel tempo abbiamo rafforzato le nostre risorse, affiancando ai soci più anziani nuove generazioni di avvocati che via via hanno arricchito l’azione dello Studio non solo in termini di conoscenze professionali, ma anche di idee su come affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.
14-01-2025
Per Assagenti il nostro Alberto Bregante ha commentato un’interessante pronuncia della Supreme Court inglese in materia di applicabilità del termine di decadenza annuale ad un reclamo per consegna della merce a un soggetto non legittimato (Fimbank Plc -v- KCH Shipping Co Ltd): analizzando l’evoluzione del testo dell’art. III.6 della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico (dalle “Regole dell’Aja” alle “Regole dell’Aja-Visby”), la Corte ha stabilito che il termine di decadenza annuale, decorrente dalla data di riconsegna delle merci, o dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate, è applicabile non solo alle azioni per i danni da perdita o avaria delle merci trasportate, ma anche ai reclami conseguenti a qualsiasi responsabilità relativa a dette merci e, quindi, anche all’azione di risarcimento danni conseguenti ad un’errata consegna, avvenuta, come nel caso di specie, tempo dopo la scaricazione della nave.
Oltreché sul dato letterale della norma, la decisione è basata su esigenze di coerenza e certezza del diritto in modo da assicurare che tutti i reclami per errata consegna del carico, sia essa avvenuta al momento della scaricazione oppure in un frangente successivo dopo la custodia della merce a terra, vengano azionati entro un anno dalla riconsegna della merce.