Nei contratti internazionali è frequente l’inserimento di clausole di elezione del foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Nella maggioranza dei casi, tali clausole, attribuiscono – paritariamente – alle parti contraenti la facoltà di adire una o più giurisdizioni alternative rispetto a quella, o a quelle, che sarebbe/ro competente/i in base alla legge applicabile al contratto, ma talvolta tali clausole possono operare in modo diverso per le parti del rapporto, prevedendo che una accetti una determinata giurisdizione restandone vincolata, e accordando, invece, all’altra una più o meno estesa libertà di adire due o più diverse giurisdizioni. Si tratta, appunto, delle clausole di proroga “asimmetriche” o “unilaterali”.