Case histories

Al Salam Boccaccio 1998, l’immunità dalla giurisdizione dal Tribunale di Genova alla Corte di giustizia UE

 L’ “Al Salam Boccaccio ‘98”, traghetto battente bandiera panamense, affondava nel Mar Rosso nel 2006 provocando la morte di numerosi passeggeri e membri dell’equipaggio. 

La complessa vicenda giudiziaria riguardante il caso, ancora in corso, ha interessato, oltreché una molteplicità di aspetti di diritto internazionale, civile e marittimo, anche numerose questioni processuali ed in particolare di giurisdizione, arrivate non solo (a più riprese) davanti alla nostra Suprema Corte di cassazione, ma anche alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). 

Il Tribunale di Genova, infatti, in sede di rinvio pregiudiziale - dopo aver in un primo procedimento accolto l’eccezione di immunità dalla giurisdizione italiana, sollevata dall’Organizzazione Riconosciuta operante su delega dello Stato panamense per le prescritte verifiche periodiche sulla nave e l’emissione dei relativi certificati di classe e statutari - ha chiesto al giudice europeo di pronunciarsi sulla questione se detta eccezione potesse essere accolta o se fosse contraria al criterio di giurisdizione principale (foro del convenuto) del Regolamento (UE) n. 44/2001 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come sostenuto dagli attori. 

In estrema sintesi il giudizio davanti alla CGUE, che ha visto anche la presa di posizione (in parte discordante) della Commissione e dello Stato francese intervenuto, si è focalizzato sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle attività svolte dalle Organizzazioni Riconosciute agenti su delega dello Stato di bandiera. La Corte, pur precisando che la questione deve essere risolta dal giudice del merito sulla base delle attività di volta in volta rilevanti per la decisione della causa, ha statuito che, dall’esame della documentazione di causa operato dalla Corte stessa, a suo giudizio difettava il requisito principale per poter configurare una vera e propria attività di imperio - come tale fondante l’immunità dalla giurisdizione e ricadente fuori dal campo di applicazione del Regolamento in questione - che essa ha ravvisato nella discrezionalità. Secondo la Corte, infatti, le Organizzazioni Riconosciute non avrebbero avuto alcuna discrezionalità in quanto tenute ad operare, nella propria attività di verifica e certificazione, strettamente nei limiti delle norme tecniche previste dalle Convenzioni internazionali e non avrebbero pertanto potuto avvalersi dell’immunità dalla giurisdizione tradizionalmente spettante agli Stati, o ai loro delegati, limitatamente alle attività che siano espressione delle potestà di imperio (c.d. immunità ristretta).    

 

Data di pubblicazione
4 June 2024
Aree di competenza
Sicurezza marittima e certificazioni

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