La disputa tra armatore assicurato ed assicuratori sull’indennizzo per la perdita totale conseguente all’affondamento del peschereccio d'altura“Kapitan Veselkov” nel Golfo di Guinea ha posto all’attenzione della Corte di Cassazione il problema dell’interpretazione e dell’applicazione di una norma molto particolare in materia di ripartizione della giurisdizione, ossia l’art. 3.2 del Regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale articolo prevede una deroga al normale funzionamento del principio della litispendenza internazionale, tale per cui “qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo”.
Con due ricorsi “gemelli” l’assicurato aveva, infatti, agito in via monitoria davanti ad un Tribunale italiano per ottenere dagli assicuratori corpo e macchina dell’unità l’indennizzo assicurativo dovuto a seguito della perdita totale del "Kapitan Veselkov" fondando la competenza giurisdizionale del Tribunale adito sul foro della compagnia delegataria e su una clausola di giurisdizione italiana presente in un capitolato richiamato ed allegato ai termini speciali della polizza (soggetti al diritto inglese).
Gli assicuratori sottoscrittori della polizza si costituirono in giudizio eccependo, tra l’altro, in via preliminare il difetto di giurisdizione dei tribunali italiani a conoscere della controversia, stante la presenza nelle condizioni particolari della polizza assicurativa di un valido accordo di giurisdizione a favore delle Corti inglesi, prevalente sul formulario italiano allegato, e chiedendo di sospendere il giudizio in favore del giudice inglese, pur adito per secondo, in virtù appunto del suddetto art. 31.2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Gli assicuratori avevano, infatti, nel frattempo convenuto in giudizio l’armatore assicurato davanti alla High Court di Londra alla quale avevano chiesto, in via preliminare, di accertare che l’instaurazione del procedimento monitorio in Italia da parte dell’assicurato era stato effettuato in violazione di una valida clausola di proroga della giurisdizione a favore dei giudici inglesi.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi a seguito dei ricorsi per regolamento di competenza che avevano impugnato i provvedimenti “gemelli” del Tribunale di sospensione dei giudizi italiani in attesa della decisione del giudice inglese “scelto”, ha confermato la correttezza della decisione del giudice di merito che aveva ritenuto, con valutazione prima facie, la sussistenza di un valido accordo sulla giurisdizione esclusiva inglese e la sua prevalenza, in quanto contenuto in condizioni speciali di polizza, sulla clausola di giurisdizione italiana invocata dall’assicurato (presente nel formulario italiano richiamato e allegato, ma non specificamente richiamata).