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“Errata consegna” nel trasporto marittimo e termine per l’azione – Newsletter Assagenti

Data di pubblicazione
14 January 2025

Per Assagenti il nostro Alberto Bregante ha commentato un’interessante pronuncia della Supreme Court inglese in materia di applicabilità del termine di decadenza annuale ad un reclamo per consegna della merce a un soggetto non legittimato (Fimbank Plc -v- KCH Shipping Co Ltd): analizzando l’evoluzione del testo dell’art. III.6 della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico (dalle “Regole dell’Aja” alle  “Regole dell’Aja-Visby”), la Corte ha stabilito che il termine di decadenza annuale, decorrente dalla data di riconsegna delle merci, o dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate, è applicabile non solo alle azioni per i danni da perdita o avaria delle merci trasportate, ma anche ai reclami conseguenti a qualsiasi responsabilità relativa a dette merci e, quindi, anche all’azione di risarcimento danni conseguenti ad un’errata consegna, avvenuta, come nel caso di specie, tempo dopo la scaricazione della nave.
Oltreché sul dato letterale della norma, la decisione è basata su esigenze di coerenza e certezza del diritto in modo da assicurare che tutti i reclami per errata consegna del carico, sia essa avvenuta al momento della scaricazione oppure in un frangente successivo dopo la custodia della merce a terra, vengano azionati entro un anno dalla riconsegna della merce.

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